Privacy by design
1. Introduzione
Il principio di privacy by design rappresenta uno dei cardini del diritto digitale contemporaneo.
Coniuga tutela dei dati personali e architettura tecnologica, imponendo che la privacy non sia un elemento aggiunto “a valle” di un sistema, ma una componente intrinseca del suo progetto.
Per questo è considerato un principio architettonico: riguarda la struttura profonda dei processi, degli strumenti e delle interfacce che regolano la gestione delle informazioni.
La crescente digitalizzazione della pubblica amministrazione, delle imprese e degli studi professionali rende il privacy by design una competenza essenziale, non solo tecnica ma giuridica, destinata a guidare la progettazione digitale in modo conforme ai principi di legalità, proporzionalità e sicurezza.
2. Il quadro normativo europeo: GDPR e oltre
Il principale riferimento normativo è l’art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, che introduce due obblighi chiave:
Privacy by design – obbligo di incorporare misure tecniche e organizzative adeguate nella fase di progettazione di trattamenti, prodotti e servizi.
Privacy by default – obbligo di limitare il trattamento dei dati personali allo stretto necessario, garantendo impostazioni predefinite rispettose della privacy.
Secondo il Considerando 78 del GDPR, tali misure comprendono:
pseudonimizzazione e minimizzazione dei dati,
tecniche di sicurezza avanzata,
sistemi facilmente verificabili e valutabili,
formazione continua di operatori e responsabili.
Accanto al GDPR si collocano:
Direttiva (UE) 2019/1024 (open data e riutilizzo dei dati pubblici),
Regolamento (UE) 2022/2554 – DORA, relativo alla resilienza operativa digitale del settore finanziario,
proposta di Regolamento eIDAS 2.0, che introduce identità digitali europee utilizzabili nei servizi pubblici e privati,
Data Governance Act (UE 2022/868), che richiede modelli di gestione dei dati basati su sicurezza, trasparenza e minimizzazione.
Il privacy by design diventa così un requisito trasversale a tutta la normativa europea sui dati.
3. Il quadro normativo italiano: CAD, Garante Privacy e giurisprudenza
In Italia, i riferimenti principali sono:
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che impone standard di sicurezza per documenti e servizi digitali.
D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che armonizza il GDPR nel sistema italiano.
Provvedimenti del Garante Privacy, tra cui:
Linee guida su BYOD e misure minime di sicurezza,
Provvedimento 26 novembre 2020 sulla minimizzazione dei dati,
Pareri su sistemi digitali della PA (es. Spid, CIE, Green Pass).
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che le PA devono incorporare misure di sicurezza “fin dalla progettazione” (TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 934/2021), pena l’illegittimità del trattamento.
4. Che cos’è il privacy by design: significato tecnico-giuridico
Il privacy by design non è una formula astratta, ma un insieme di criteri operativi:
minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR): raccogliere solo ciò che è necessario;
limitazione della conservazione: eliminare o anonimizzare i dati non più utili;
integrità e riservatezza (art. 32 GDPR): proteggere con crittografia, backup e sistemi resilienti;
pseudonimizzazione: separare identità e contenuti;
controllo degli accessi: consentire la visione dei dati solo a personale autorizzato;
documentazione delle scelte (accountability);
valutazione d’impatto DPIA (art. 35 GDPR) per trattamenti ad alto rischio.
Il principio è rilevante in ogni fase: progettazione, sviluppo, implementazione, manutenzione e dismissione.
5. Applicazioni pratiche nei servizi pubblici e privati
5.1 Pubblica amministrazione digitale
Con l’introduzione di SPID, ANPR, PagoPA e portali ministeriali, la PA italiana è uno dei principali ambiti di applicazione del privacy by design.
Il Garante ha più volte richiesto:
limitazione dei dati nel contact tracing,
minimizzazione nei sistemi di autentificazione,
trasparenza algoritmica nei processi decisionali automatizzati.
5.2 Imprese
Le aziende devono implementare sistemi sicuri per:
e-commerce,
CRM,
gestione dei dipendenti,
videosorveglianza,
cloud computing.
Il principio vale anche per algoritmi AI e machine learning.
5.3 Studi legali digitali
Per uno studio legale digitale come Studio Tesi, il privacy by design significa:
fascicoli elettronici protetti,
firma digitale e crittografia,
archivi cloud conformi al GDPR,
protocolli di minimizzazione nella raccolta documentale,
audit periodici di cybersicurezza.
6. Privacy by design e deontologia forense
Il Codice Deontologico Forense include obblighi direttamente collegati al privacy by design:
Art. 13 CDF – Segretezza e riservatezza:
lo studio deve adottare misure adeguate di sicurezza informatica e controllo degli accessi.
Art. 14 CDF – Competenza:
l’avvocato digitale deve possedere competenze tecniche per comprendere e implementare misure di sicurezza.
Art. 9 CDF – Organizzazione dello studio:
prevede modelli di gestione sicuri per documenti, dati e infrastrutture informatiche.
Art. 27 CDF – Informazione al cliente:
l’avvocato deve spiegare in modo chiaro come i dati saranno trattati.
Art. 35 CDF – Pubblicità informativa:
impone trasparenza e sobrietà anche nelle descrizioni dei servizi digitali.
Il privacy by design diventa così non solo un obbligo normativo, ma un criterio etico di buona organizzazione professionale.
7. Privacy by default: il principio “gemello”
Spesso trascurato, il privacy by default completa la logica del design:
le impostazioni predefinite devono garantire il livello massimo di protezione per l’utente.
Esempi:
disattivazione di funzioni di profilazione non necessarie;
raccolta di soli dati essenziali;
limitazione degli accessi ai soli operatori indispensabili;
oscuramento di informazioni sensibili nelle interfacce;
log di sicurezza attivi per impostazione predefinita.
La giurisprudenza UE ha chiarito che l’utente non deve essere costretto a “difendersi” dal trattamento dei propri dati (Corte di Giustizia, causa C-61/19).
8. DPIA e accountability: documentare per dimostrare
Il principio di accountability (art. 5, par. 2 GDPR) impone che il titolare possa dimostrare in ogni momento:
le misure adottate,
le ragioni delle scelte,
la valutazione dei rischi.
La DPIA (Data Protection Impact Assessment) è lo strumento centrale quando:
vi sono trattamenti su larga scala,
monitoraggio sistematico,
dati sensibili,
uso di nuove tecnologie.
L’analisi deve essere redatta prima dell’avvio del trattamento e rivista periodicamente.
9. Privacy by design e intelligenza artificiale
La diffusione dei sistemi di AI rende il principio di privacy by design ancora più rilevante:
dataset minimizzati;
anonimizzazione robusta;
trasparenza degli algoritmi;
sistemi di mitigazione del rischio;
limiti alla profilazione automatizzata (art. 22 GDPR).
Il futuro Regolamento Europeo sull’AI richiederà standard ancora più elevati di protezione dei dati.
10. Privacy by design nei contratti e nelle policy aziendali
Il principio deve essere integrato anche nei documenti giuridici:
informative precise e minimizzate,
contratti di fornitura con clausole di sicurezza,
accordi privacy con fornitori cloud,
policy interne e istruzioni agli incaricati.
Il titolare deve inoltre verificare la compliance dei soggetti esterni (art. 28 GDPR).
11. Conclusione
Il privacy by design non è un adempimento formale, ma una filosofia di progettazione che unisce diritto, tecnologia e responsabilità.
Rappresenta il ponte tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali, capace di definire un nuovo modello di sicurezza e affidabilità.
Per uno studio legale digitale, per imprese e pubblica amministrazione, il privacy by design è oggi un requisito imprescindibile:
una garanzia strutturale di legalità, trasparenza e protezione dei dati, costruita sin dall’architettura dei sistemi.










